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Eleonora Bracco

Lasciti testamentari, un segno di amore

La Notaio Laura Piffaretto risponde a tutte le domande sui lasciti testamentari per enti no-profit come Associazione COE

L’Associazione COE ha scelto di impegnarsi nella promozione di una iniziativa di sensibilizzazione sui lasciti testamentari nell’ambito delle campagne di raccolta fondi. Naturalmente si tratta di un argomento delicato. La volontà di fare un lascito testamentario verso enti del terzo settore come l’Associazione COE è un segno di amore.  

Scegliendo di dedicare un lascito o un legato all’Associazione COE ci viene affidato un seme e noi ci metteremo la passione e la cura per coltivarlo.  

Eleonora Bracco, da poco coordinatrice del fundraising dell’Associazione COE, ha intervistato la Notaio Laura Piffaretti, Consigliera del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, che ha seguito il rinnovo del nostro Statuto. Le sue risposte sono chiare e sottolineano l’importanza e di questa scelta che è facile da me compiere.  

Chiunque, in particolare chi ci conosce bene e condivide il nostro impegno, può destinare una somma di denaro, un bene mobile, immobile, una polizza vita, il TFR, persino l’intero patrimonio alla nostra Associazione. Il testamento è un atto semplice, libero, sempre revocabile.  

Ringraziamo la Notaio Piffaretti per la sua disponibilità e chiarezza nel rispondere alle nostre domande, che trovate qui sotto. 

 

Se non faccio testamento cosa succede?

In mancanza di testamento, è il Codice Civile a indicare come deve essere devoluto il patrimonio ereditario: si apre quindi la successione legittima a favore di particolari categorie di soggetti e in quote prestabilite dalla legge. 

La prima categoria interessata è quella dei figli o, in caso di loro premorienza, dei loro discendenti. I figli concorrono con il coniuge del defunto. 

In mancanza di figli (e loro discendenti), il patrimonio ereditario è devoluto al coniuge in concorso con gli ascendenti (quindi in prima battuta i genitori e a seguire i nonni) e con i fratelli e le sorelle del defunto.  

In caso di premorienza dei fratelli e delle sorelle del defunto, al loro posto subentrano i loro discendenti, per stirpi.  

In mancanza di discendenti, di ascendenti e di fratelli o sorelle (o loro discendenti), tutta l’eredità spetta al coniuge. 

In mancanza anche di quest’ultimo, il patrimonio ereditario spetta ai parenti in linea collaterale più prossimi (cugini), fino al sesto grado.  

Mancando parenti collaterali entro il sesto grado, l’eredità è devoluta allo Stato. 

Come si vede, quindi, il meccanismo predisposto dal Codice Civile fa sì che non ci possa essere mai una successione che, giuridicamente, non individui un erede (fosse anche, in ultima istanza, lo Stato). 

Riguardo alla posizione del coniuge occorre fare qualche precisazione: innanzitutto va ricordato che i diritti successori spettano anche al coniuge separato (quindi prima del divorzio), salvo che gli sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato. 

Un’altra cosa importante da tenere a mente è che, anche qualora l’eredità venga devoluta oltre che al coniuge anche ad altri soggetti, al coniuge superstite spetta in ogni caso il diritto di abitazione sulla casa coniugale e di uso sui mobili che vi sono contenuti, se di proprietà del defunto o comuni tra gli sposi. 

L’ultima, fondamentale, precisazione da fare è che il Codice Civile fa riferimento al solo “coniuge”, ma a seguito della C.d. Legge Cirinnà del 2016 ogni riferimento al coniuge deve essere riferito anche alla parte dell’Unione civile (riservata a coppie dello stesso sesso). Di conseguenza, tra i successibili in una successione legittima è ricompreso, nella stessa posizione e con gli stessi diritti che abbiamo visto riferiti al coniuge, il partner parte dell’unione civile. 

Cos’è la legittima?

Nel nostro sistema giuridico, uno dei principi fondamentali è quello dell’autonomia e della libertà delle persone nel disporre del proprio patrimonio. Nel diritto successorio, alla libertà di disporre si contrappone l’interesse della famiglia. Per questa ragione, la legge riserva ad alcune categorie di soggetti (i c.d. legittimari) il diritto ad ottenere una determinata porzione del patrimonio ereditario: la quota destinata ai legittimari è la quota c.d. legittima (o quota di riserva), mentre la quota di cui si può liberamente disporre, mediante donazioni in vita o per testamento, è la quota c.d. disponibile. 

I legittimari sono tassativamente individuati dal Codice Civile e sono il coniuge (o la parte dell’unione civile), i discendenti (i figli e, in loro mancanza, i loro discendenti) e, in mancanza di questi ultimi, anche gli ascendenti.  

I fratelli e gli altri parenti, ad es. i nipoti figli di fratelli e i cugini, non sono compresi tra i legittimari e non hanno, quindi, diritto ad una quota intangibile dell’eredità. 

Un punto necessita un chiarimento: gli stessi soggetti individuati come legittimari sono anche, insieme ad altri, previsti come eredi in caso di successione in forza di legge (se manca, quindi, un testamento). Non si tratta però di una duplicazione perché la qualifica di legittimario diventa rilevante solo quando la successione in forza di legge non è sufficiente ad attribuire a quel soggetto la sua quota di riserva, per esempio perché il defunto ha fatto in vita donazioni a favore di altri soggetti o perché ha disposto con testamento di parte del suo patrimonio a favore di altri. 

Chi può fare testamento?

Possono fare testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge. Il Codice Civile, infatti, stabilisce che non possono fare testamento i minori di età, gli interdetti per infermità di mente e chi, anche se non interdetto, si trova per qualsiasi causa (anche transitoria) incapace di intendere e di volere. La capacità si valuta in relazione al momento in cui viene fatto il testamento. 

Queste ipotesi di incapacità sono tassative; quindi, al di fuori di questi, non ci sono altri casi di incapacità a disporre delle proprie sostanze per testamento. 

Il testamento fatto da un soggetto incapace è annullabile. 

Quali tipi di testamento esistono?

Ci sono fondamentalmente tre diverse modalità con cui si può fare testamento: testamento olografo, testamento pubblico e testamento segreto. Ognuna di queste modalità può presentare pro e qualche contro. 

Il testamento olografo è quello scritto per intero, datato e sottoscritto di sua mano dal testatore. È importante che il foglio su cui è scritto il testamento non venga firmato o scritto da nessun’altra persona oltre al testatore. Questo tipo di testamento ha il vantaggio di essere molto semplice da fare (perché non è necessario, affinché sia valido, che sia vidimato da qualcuno o depositato da qualche parte, neanche presso un notaio) e di restare riservato, ma presenta alcuni svantaggi quali, ad esempio, possibilità di smarrimento, soppressione, falsificazione, contestazione circa la capacità del testatore e l’autenticità della scrittura. Inoltre, possono fare testamento olografo solo coloro che sappiano e siano in grado di scrivere. 

Il testamento pubblico è quello ricevuto e scritto dal notaio alla presenza di due testimoni. Questa modalità di redazione consente, quindi, di testare anche a chi non è in grado di scrivere o di firmare, o ai non vedenti. Ulteriori vantaggi sono l’accertamento rigoroso della volontà e della capacità del testatore e l’avere una guida tecnica nella stesura delle volontà. Lo svantaggio principale di questa forma di testamento è la mancanza di totale segretezza, poiché viene appunto ricevuto alla presenza dei testimoni. 

Il testamento segreto può, invece, essere scritto dal testatore o anche da un’altra persona e deve essere messo in una busta sigillata che il testatore deve poi consegnare personalmente ed alla presenza di due testimoni al notaio, che ne redige verbale. Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto. Con il testamento segreto il testatore non può nascondere di aver fatto testamento, ma può mantenere riservato e celato il contenuto delle sue ultime volontà. Questa forma di testamento coniuga quindi alcuni dei vantaggi del testamento olografo e di quello pubblico: da un lato la segretezza del contenuto e dall’altro la intangibilità dell’atto e la sicurezza della data. 

Non è invece possibile dettare le proprie ultime volontà a voce. 

Cosa può essere oggetto di un lascito testamentario?

Possono essere oggetto di lasciti testamentari principalmente beni immobili, beni mobili (ad es. auto, moto, gioielli, quadri, etc.), somme di denaro e titoli, crediti, quote societarie e azioni, aziende, diritti di sfruttamento economico della proprietà intellettuale e posizioni contrattuali.

Se si hanno figli o parenti si può destinare un lascito a una organizzazione no profit?

Certamente, con l’avvertenza però che se questo lascito eccede la porzione disponibile il testamento potrebbe essere impugnato dagli eredi legittimari (che otterrebbero, di conseguenza, la quota loro spettante riducendo quanto assegnato all’ente). 

Occorre comunque precisare che un testamento che dovesse lasciare ad un ente no profit (sia riconosciuto che non riconosciuto) beni per un valore superiore alla quota disponibile è perfettamente valido ed efficace, almeno fino a che non intervenga l’eventuale impugnazione da parte dei legittimari (evento che potrebbe anche non verificarsi mai, qualora questi soggetti, ancorché lesi nei loro diritti ereditari, decidessero comunque di accettare le volontà del defunto). 

Partendo da questo assunto, è possibile che con testamento vengano attribuiti ad un ente no profit o ad un soggetto non parente sia alcuni beni che tutti i beni che compongono il patrimonio del testatore. Anzi, il testamento è l’unico modo per attribuire, dopo la morte, dei beni ad un ente, non essendoci una successione legittima per soggetti non persone fisiche, all’infuori dello Stato, come abbiamo visto. 

Un'organizzazione no profit come il COE può essere beneficiaria di una polizza assicurativa sulla vita?

Certamente. In questo caso però non si tratta di un’attribuzione a titolo ereditario, bensì di un contratto tra vivi che di solito combina una funzione assicurativo-previdenziale con profili propri dell’investimento finanziario e con cui la Banca/Assicurazione si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un determinato evento della vita umana (nel caso di specie il decesso del contraente). Il soggetto a cui favore verrà effettuato, venuto il momento, questo pagamento viene individuato direttamente nel contratto e può essere modificato, da ultimo, nel testamento. Soggetto beneficiario può essere anche un ente no profit. 

Attualmente i capitali rinvenienti da questo tipo di polizze non sono soggetti ad imposte relative alla successione, chiunque sia il beneficiario. 

I lasciti a favore di enti no profit sono soggetti ad imposte?

I trasferimenti a titolo gratuito (cioè per successione o donazione) effettuati a favore degli enti del Terzo settore non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale se i beni donati o lasciati vengono poi utilizzati per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.